Lo statuto

La famiglia

Lo statuto

Titolo I: Denominazione – Costituzione Sede – Scopo – Durate

Art. 1

È costituita una Associazione sotto la denominazione: “Famiglia Legnanese”

Art. 2

L’Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro.

Art. 3

La sede dell’Associazione è in Legnano.

Art. 4

L’Associazione si propone di:

  • costituire un Club di ritrovo;
  • esaltare spirito ed opere legnanesi;
  • promuovere ed attuare manifestazioni culturali, artistiche, turistiche, storiche, sportive e ricreative anche mediante la pubblicazione di periodici e affini a scopi culturali, storici e di promozione delle attività della Associazione stessa e di altre Associazioni apolitiche ed apartitiche;
  • l’Associazione quale unica iniziatrice della ripresa storico-rievocativa della Battaglia di Legnano partecipa all’organizzazione del Palio di Legnano.

Nell’ambito dell’Associazione possono essere costituiti dei gruppi aventi per oggetto determinate specifiche attività.

L’Associazione può partecipare, sempre senza scopo di lucro, ad altre Associazioni aventi per oggetto le attività specifiche di cui sopra.

L’Associazione può partecipare alla “Federazione Italiana Delle Famiglie” nominando in seno ad essa uno o più rappresentanti.

Art. 5

La durata dell’Associazione è illimitata.

Titolo II: Patrimonio sociale

Art. 6

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • quote di ammortamento dei soci;
  • eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni a favore dell’Associazione espressamente destinati.

Art. 7

Le rendite annuali comprendono:

  • gli interessi del patrimonio (come da art. 6°);
  • le quote annuali;
  • ogni altro profitto.

Titolo III: Soci

Art. 8

L’Associazione è composta da:

  • I Soci;
  • Il Ragiù;
  • Le Tessere d’oro;
  • Soci Onorari- Soci all’Estero;

Tutti i Soci, a qualunque categoria appartengano, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

È esclusa ogni limitazione alla vita associativa determinata dalla temporaneità della partecipazione.

La quota od il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e non sono rivalutabili.

Art. 9

Per essere Socio occorre avere il requisito della maggiore età.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo potrà riconoscere a determinate persone la qualifica di Socio Onorario.

Art. 11

La tassa e le quote sono uguali indistintamente per qualsiasi epoca dell’annata in cui è fatta la domanda di ammissione.

Art. 12

Chiunque desidera far parte dell’Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione vistata da due soci.

La domanda deve essere accompagnata dalla quota relativa.

La richiesta d’associazione varrà quale dichiarazione di riconoscimento, da parte del richiedente, del presente statuto e dei regolamenti.

Art. 13

I nomi dei Candidati a Socio sono estensibili per un periodo di venti giorni presso la sede dell’Associazione per eventuali reclami sulla loro ammissione.

Art. 14

Il Consiglio entro un mese dalla data della domanda delibererà sull’ammissione o meno del Candidato.

Art. 15

Il Candidato non ammesso potrà ricorrere ai Probiviri i quali decideranno inappellabilmente.

Art. 16

L’iscrizione dei Soci si fa mediante annotazione nel “Libro Soci” ed in ordine progressivo. Al Socio ammesso verrà rilasciata la tessera di riconoscimento.

Art. 17

La qualità di Socio si perde:

  • 1°) per morte;
  • 2°) per dimissioni inviate per lettera al Consiglio Direttivo dell’Associazione non oltre il 31 ottobre di ogni anno, trascorso il quale termine il Socio sarà obbligato, per tutta l’annualità successiva, e così di seguito, finché non presenti le dimissioni nel modo e termini sopra stabiliti;
  • 3°) per la radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
    • si renda moroso nei versamenti delle quote sociali;
    • non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei Regolamenti sociali, dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, validamente deliberate;
    • danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente l’Associazione o fomenti disordini in seno alla stessa;
    • venga condannato a pena restrittiva della libertà personale per reati infamanti;
    • per altri gravi motivi.

Art. 18

Il Socio che si ritenga radiato ingiustamente dovrà esclusivamente appellarsi ai Probiviri sociali che giudicheranno definitivamente secondo le forme del compromesso inappellabile.

Art. 19

I Soci dimissionari, radiati e gli eredi dei deceduti non hanno diritto ad alcun rimborso sui versamenti fatti all’Associazione per qualsiasi titolo.

Titolo IV: Organi sociali

Art. 20

Gli organi sociali sono:

  • l’assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio Sindacale;
  • il Comitato dei Probiviri.

Titolo V: Assemblea

Art. 21

L’Assemblea Generale, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci.
Le sue deliberazioni prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorch‚ non intervenuti o dissenzienti.

Art. 22

L’Assemblea ordinaria è convocata entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, le approvazioni del bilancio la nomina delle cariche sociali, nonchè‚ per deliberare su altri argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 23

L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o quando sia richiesta con domanda sottoscritta da un quinto dei Soci, in regola coi versamenti, contenente l’indicazione degli argomenti da trattare, nel qual caso il Consiglio Direttivo deve indire l’adunanza entro un mese dalla domanda.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento anticipato dell’Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su ogni altro argomento per il quale è stata convocata.

Art. 24

L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l’Ordine del Giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza.

L’avviso di convocazione va affisso nei locali della sede sociale ed inviato a mezzo lettera o e-mail al domicilio di ciascun Socio rispettivamente quindici e cinque giorni liberi prima di quello fissato per l’adunanza.

Nell’avviso di convocazione devesi indicare il giorno della seconda convocazione, la quale può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 25

L’Assemblea generale dei Soci è validamente costituita e può deliberare su qualunque argomento di interesse sociale ancorché non siano state adempiute le suddette formalità di convocazione, qualora tutti i Soci siano presenti o rappresentati o siano presenti e consenzienti i membri del Consiglio Direttivo ed i componenti del Collegio Sindacale.

Art. 26

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci iscritti nel “Libro Soci” ed in regola con i versamenti delle quote sociali.

Art. 27

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Art. 28

Il Socio ha diritto ad intervenire all’Assemblea ordinaria e straordinaria. Può farsi rappresentare da un altro Socio mediante una delega scritta.

Sulla validità delle deleghe decide inappellabilmente il Presidente dell’Assemblea.

Art. 29

Nessun mandatario può avere più di quattro deleghe.

Art. 30

L’Assemblea di prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando è presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci.

Art. 31

Qualora l’Assemblea di prima convocazione andasse deserta quella di seconda convocazione potrà deliberare qualunque sia il numero dei Soci intervenuti salvo il disposto dell’art. 38°.

Art. 32

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Sindaco della Città di Legnano se è presente, oppure da un Socio designato dai presenti.

Art. 33

L’Assemblea nomina fra i Soci un Segretario.

Art. 34

Gli scrutatori in numero non inferiore a tre, sono designati dall’Assemblea.

Art. 35

La constatazione della valida costituzione dell’Assemblea, deve essere fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Art. 36

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti per alzata di mano a meno che un terzo dei presenti richieda la votazione segreta.

Art. 37

Le nomine quando non avvengono per acclamazione, si fanno a maggioranza relativa ed a schede segrete.

Art. 38

Nelle Assemblee straordinarie tanto di prima che di seconda convocazione, le deliberazioni concernenti la modifica dello statuto sociale saranno prese con il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 39

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, previa approvazione dell’Assemblea. Il verbale dell’Assemblea straordinaria concernente gli atti di cui al precedente art. 38° deve essere redatto dal Notaio.

Titolo VI: Consiglio direttivo

Art. 40

L’amministrazione e la direzione dell’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette a venticinque membri, eletti tra i Soci con anzianità minima di due anni di iscrizione.

Almeno tre di essi devono avere i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di Presidente come previsto dall’art. 43°.

In sede di Consiglio in caso di parità di voti, avrà preponderanza quello del Presidente.

Art. 41

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 42

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere per tutti gli affari di gestione tanto ordinaria che straordinaria ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 43

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che deve essere nato a Legnano o in Comuni limitrofi ed ivi residente od in alternativa alle precedenti condizioni deve essere residente a Legnano o in Comuni limitrofi da almeno venti anni ed iscritto alla Famiglia Legnanese da almeno dieci anni.

Il Consiglio nomina pure fra i suoi membri due Vice Presidenti, il Tesoriere, ed il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 44

Al Consiglio Direttivo spetta in particolare:

  • designare o nominare a vita il Ragiù;
  • curare l’esecuzione di tutti i deliberati della Associazione;
  • deliberare sull’ammissione, sulle dimissioni e la radiazione dei Soci;
  • compilare la relazione ed il bilancio annuale;
  • convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie con le norme stabilite dal presente statuto;
  • redigere i regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • deliberare circa l’ammissione di Associazioni apolitiche ed apartitiche o di organizzazioni similari.

Art. 45

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri o ad un uno o più Soci, determinandone i limiti della delega.

Art. 46

Il Consiglio si riunisce per le necessarie deliberazioni in seguito a convocazione del Presidente.

Le convocazioni avranno luogo d’ufficio ogni qualvolta saranno richieste per iscritto da tre Consiglieri e dai Sindaci.

Art. 47

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario l’intervento della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 48

Il Consigliere che manchi cinque volte, non giustificate alle sedute del Consiglio, decade dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e notificata al decaduto per iscritto.

Art. 49

Qualora durante l’esercizio sociale, per dimissioni o per altre cause, venisse a mancare qualche Consigliere, il Consiglio provvederà a sostituirlo scegliendo fra i Soci non eletti che abbiano avuto il maggior numero di voti o in assenza mediante cooptazione.

Se venisse a mancare contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, si riterrà dimissionario l’intero Consiglio nel caso dovrà essere convocata entro un mese l’Assemblea per le nuove nomine.

Titolo VII: Collegio sindacale

Art. 50

Il controllo dell’amministrazione e della direzione dell’Associazione è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati tra i Soci.
Il Collegio Sindacale che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, è presieduto da un Presidente nominato tra i membri effettivi.

Art. 51

Compiti del Collegio Sindacale sono:

  • vigilare sull’osservanza dello Statuto Sociale;
  • accertare la regolare tenuta della Contabilità Sociale, la corrispondenza del Bilancio e del Conto Spese e rendite alle risultanze dei libri e delle scritture;
  • accertare ogni trimestre la consistenza di cassa, la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dall’Associazione in pegno, cauzione o custodia;
  • procedere in qualunque momento ad atti di ispezione di controllo;
  • richiedere al Consiglio notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
  • assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle Assemblee;
  • convocare l’Assemblea in caso di omissione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 52

Tutti gli accertamenti eseguiti dal Collegio Sindacale devono farsi constare nel “Libro delle Adunanze del Collegio Sindacale”.

Art. 53

Alla fine dell’esercizio sociale il Collegio Sindacale dovrà compilare la relazione da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea ordinaria.

Titolo VIII: Comitato dei probiviri

Art. 54

Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea generale tra i Soci.
Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 55

Il Comitato dei Probiviri deve prestarsi a conciliare tutte le controversie che sorgessero fra i Soci e fra i Soci e Associazione relativamente ai rapporti sociali.

Per l’espletamento del suo mandato può richiedere la presenza delle parti, procedere ad interrogatori, controllare libri e scritture.

Titolo IX: Bilancio

Art. 56

L’esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo dal quale devono risultare con chiarezza il rendiconto patrimoniale ed il rendiconto di amministrazione.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione del Consiglio sull’andamento della gestione sociale.

Il Consiglio direttivo redige anche il bilancio preventivo, che deve contenere la previsione delle entrate e delle uscite per l’esercizio successivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea di approvazione dello stesso, affinché tutti gli Associati ne possano prendere visione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo X: Scioglimento e liquidazione

Art. 57

L’Associazione potrà sciogliersi per deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci, in conformità all’art. 38°.

Art. 58

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, i quali saldati i debiti sociali, realizzate e stabilite nel loro effettivo valore tutte le attività sociali, l’attivo residuo sarà devoluto alla Fondazione Famiglia Legnanese o ad altra Associazione di Legnano avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.